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Legge 01/08/2003 n. 214
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza".
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280".
05. All'articolo 95 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
a) nella rubrica, dopo le parole: "Carta provvisoria di circolazione", è inserita la seguente: ", duplicato"
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264".
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "a soggetti terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264""; al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: "0a) dopo il comma 1bis, è inserito il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida""; al comma 1, lettera a), la parola: "motocarrozzetta" è sostituita dalla seguente: "motocarrozzette"; al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: ", lettera c)" sono soppresse; al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo titolare di patente" sono sostituite dalle seguenti: "Il minore che, non munito di patente""; al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: "o presso uno dei soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264"; dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purchè i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato". 7-ter. L'articolo 139 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1"". All'articolo 3: al comma 4, lettera d), le parole: "alla sanzione amministrativa", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa è"; al comma 4, lettera e), le parole: "è sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "è sostituito dai seguenti"; al comma 6, lettera a) , capoverso 1, dopo le parole: "veicoli a motore" sono inserite le seguenti: " , ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,"; al comma 6, lettera b), le parole: "sono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "sono abrogati"; dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: "8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del comma 1" sono inserite le seguenti: "e delle lettere d), g) e h) del comma 2". 8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali""; il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. 4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e Circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Ta le obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteri stiche dei giubbotti e delle bretelle""; dopo il comma 9, è inserito il se guente: "9-bis. All'articolo 168 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
a) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI"
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: "9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. 9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 ""; al comma 10, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: "certificato di circolazione" sono aggiunte le seguenti: " e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del soppressa; al comma 14, lettera d), il capoverso 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo"; al comma 14, la lettera e) è soppressa; al comma 15, la lettera b) è soppressa; al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condi zioni richieste dal presente articolo"; al comma 15, la lettera e) è soppressa; al comma 16, lettera d), capoverso 3, le parole: "ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso"; al comma 16, lettera f), le parole: "mancante o manomesso", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mancante, manomesso o non funzionante"; al comma 16, lettera g), le parole: "Alle violazioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Alla violazione di cui al comma 2"; il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. All'articolo 180 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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